Composizione tavolo trattante e permessi sindacali: chiarimenti su norme contrattuali CCNL Federculture. La lettera indirizzata a Zètema di Giancarlo Cosentino.
Da recenti asserzioni e comunicati trasmessi ai lavoratori da parte di due OO.S.S. (Cgil e Uil pa) sulle sei presenti al tavolo sindacale (CISL FP, UIL FPL, UGL Terziario e USI CT&S) e da alcune proposte intentate da parte datoriale di limitare la composizione del tavolo trattante e la definizione dei permessi sindacali, si rende necessario esprimere alcune puntualizzazioni sulle attuali norme contrattuali, che non lasciano alcun minimo spazio ad interpretazioni arbitrarie. Nel mese di marzo 2021, le Confederazioni di CGIL, CISL e UIL hanno condiviso e concordato politicamente e in maniera formale, che i CCNL Federcasa e Federculture, avrebbero potuto recepire la regolamentazione, contenuta nel TU 2014 e negli altri accordi e Protocolli, su rappresentanza e rappresentatività attraverso varie soluzioni. In particolare l’accordo verteva su tre questioni, ossia: 1. la misurazione del dato associativo a livello nazionale; 2. la partecipazione delle sigle firmatarie ai tavoli negoziali aziendali; 3. le condizioni di validità degli accordi decentrati. Gli accordi quadro potevano reputarsi correttamente recepiti se: a) anche in assenza di una convenzione INPS, per la misurazione del livello di rappresentanza, si facesse riferimento ad una commissione paritetica costituita dalle sigle sindacali e dalle associazioni datoriali firmatarie del CCNL, commissione che raccogliesse con frequenza annuale il dato associativo delle sigle coinvolte e il dato elettorale RSU, nelle aziende interessate; b) ai tavoli negoziali la titolarità della contrattazione potesse appartenere alle OOSS firmatarie del presente CCNL, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali o terminali associativi, e alla RSU. I componenti delle RSU, unitamente ai dirigenti sindacali, hanno la titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970; c) gli accordi decentrati fossero validi a condizione che fossero sottoscritti dalle RSU almeno nella metà più uno dei propri componenti.
Quanto su premesso è stato interamente recepito nell’ultimo rinnovo del CCNL Federculture
2019-2021. L’art. 10 del nuovo CCNL sancisce che la RSU, ove costituita, assolve funzioni di
agente unitamente alle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, gestisce i
rapporti sindacali con la Direzione aziendale contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce
alla contrattazione a livello aziendale.
L’art. 11 punto A, riporta che per la RSU i tempi relativi agli incontri sindacali su convocazione
della Direzione aziendale non sono computati ai fini del monte ore spettante. Appare alquanto evidente
che le medesime prerogative devono essere intese anche alle strutture sindacali territoriali delle
OO.SS. firmatarie del CCNL, in quanto la suddetta norma (art. 10) attribuisce ai distinti soggetti la
medesima titolarità alla contrattazione presso i tavoli negoziali. Diversamente, una dissimile applicazione
di tale prerogativa, non rispetterebbe l’obbligo di assicurare parità di condizioni ai soggetti interessati a
partecipare alla contrattazione, facendo venir meno l’obbligo per la parte datoriale dell’uniformità di
trattamento.
Altresì, relativamente al numero dei “rappresentanti sindacali” il CCNL non individua, né poteva
farlo, criteri e parametri diretti a definire la consistenza numerica dei componenti della delegazione
sindacale. Tale aspetto non viene definito neanche per la delegazione datoriale nell’ottica di tutelare la
più ampia autonomia delle parti nella scelta dei propri rappresentanti, che dovranno essere individuati,
anche sotto il profilo numerico, in relazione agli interessi da tutelare. Infatti, per la parte datoriale il titolare
della contrattazione ha avuto sempre facoltà di condurre personalmente la discussione oppure di avvalersi
di uno o più rappresentanti, cedendo eventualmente la parola ai collaboratori che avrà ritenuto opportuno
convocare in riunione. La titolarità della composizione della delegazione trattante, nazionale o di
azienda, spetta alla parte sindacale e, per contro, alla parte datoriale, ciascuno per il proprio ambito
di competenza e legittimazione a stare al tavolo. La democraticità di un tavolo trattante si esprime
attraverso la rappresentanza di tutti i soggetti legittimati dal CCNL di riferimento.
A riguardo della definizione dei Permessi per i dirigenti sindacali componenti degli organismi
direttivi delle Confederazioni sindacali e degli organismi direttivi nazionali, regionali, e territoriali delle
OO.SS. stipulanti il CCNL, nonché dei dirigenti sindacali delle articolazioni territoriali o dei terminali
associativi delle suddette OO.SS., a norma di quanto previsto nel CCNL, l’Azienda non può procedere
autonomamente al calcolo del monte ore spettante, in quanto non può dare seguito alla misurazione
della rappresentatività, prerogativa questa spettante al “Comitato Nazionale dei Garanti” di cui all’art. 13
bis, il quale ha il compito di certificare, per ciascun anno, il livello di rappresentanza delle OO.SS. che vi
partecipano ponderando il dato associativo su tutto il livello nazionale con quello elettorale delle RSU
secondo quanto previsto dal CCNL e dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014. L’art.
13 ter del CCNL disciplina la misurazione della rappresentatività e sancisce che entro il mese di agosto
di ciascun anno le aziende che applicano il CCNL Federculture devono certificare il numero di lavoratori
iscritti e devono provvedere ad inviare tali dati alle Segreterie nazionali delle OO.SS. e al Comitato dei
Garanti e l’inottemperanza da parte delle aziende costituisce condotta antisindacale ex art. 28, L. n.
300/1970.
Per quanto su espresso, sicuri di aver chiarito in maniera definitiva che quanto si sta succedendo
non trova alcuna aderenza a quanto previsto dal CCNL Federculture, si diffida l’Azienda ad astenersi da
comportamenti e decisioni che siano difformi dalle norme contrattuali e la si invita a procedere con
sollecitata urgenza a ripristinare le trattative sindacali sui vari temi sospesi (piano ferie, premio di
produzione, piano delle valorizzazioni, telelavoro, ecc..).